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Statuto approvato dall’Assemblea Inaugurale del 22 Settembre 1994, ultima revisione durante l’Assemblea Annuale del 28 Settembre 2002.

 
 

Articolo I: denominazione e ubicazione

1. Il nome dell’Organizzazione sarà European Association of Archaeologists (Associazione Europea degli Archeologi) (da questo punto in poi citata come l’Associazione).

2. La Segreteria dell’Associazione sarà situata dove il Comitato Esecutivo deciderà.
 

Articolo II: scopi

Gli scopi dell’Associazione sono:

1. Promozione dello sviluppo della ricerca archeologica e scambio di informazioni tra Archeologi europei.

2. Promozione della gestione e interpretazione del patrimonio archeologico europeo.

3. Promozione di appropriati standard etici e scientifici del lavoro archeologico.

4. Promozione degli interessi della figura dell’archeologo professionista in Europa.

5. Promozione della cooperazione con altre organizzazioni aventi simili intenti.
 

Articolo III: attività e funzioni 

Per promuovere i suddetti scopi l’Associazione si impegna a:

1. Pubblicare un periodico che avrà come titolo The European Journal of Archaeology.

2. Mantenere attivo un servizio di informazioni per i suoi Soci.

3. Organizzare un’Assemblea Annuale e un Convegno unitamente ad altri seminari e conferenze pertinenti agli scopi dell’Associazione.

4. Agire come organo consultivo e di controllo in merito a questioni riguardanti l’archeologia europea.

5. Stabilire una Segreteria che di occupi delle attività dell’Associazione.
 

Articolo IV: lingua

L’inglese sarà la lingua ufficiale di lavoro dell’Associazione durante l’Assemblea Annuale e gli incontri del Comitato Esecutivo.
 

Articolo V: requisiti dei soci

1. L’Iscrizione Regolare è aperta agli archeologi professionisti nelle seguenti categorie:

a) Ordinario (annuale)
b) Familiare (annuale)
c) Studente (annuale)
d) Pensionato (annuale)
e) A lungo termine (periodo determinato dal Comitato Esecutivo)
f) A vita

2. L’Iscrizione come Associato è destinata ai non professionisti.

3. L’Iscrizione Familiare è destinata ad archeologi professionisti che siano partner di Soci Regolari Ordinari, a lungo termine o a vita.

4. Solo i Soci Ordinari avranno diritto di voto in merito a tutte le questioni interne riguardanti l’Associazione.

5. Le decisioni riguardanti l’idoneità per l’iscrizione o la categoria in cui i candidati debbano essere iscritti saranno prese a discrezione del Comitato Esecutivo.

6. La quota di abbonamento per la rivista The European Journal of Archaeology potrà essere inclusa in certe categorie di iscrizione.

7. Tutte le quote d’iscrizione saranno approvate dall’Assemblea Annuale.

8. Gli studenti di Archeologia e gli Archeologi in pensione godranno del beneficio di pagare quote 
d’iscrizione ridotte. Riduzioni potranno essere applicate anche per alcuni Paesi.

9. Potranno essere associati, come Enti Soci (Corporate Members), anche organizzazioni ed enti che si impegnino a versare contributi annuali per le attività dell’Associazione. 

10. Organizzazioni e istituzioni archeologiche e accademiche e ogni altro ente di simile natura che siano interessati potranno essere associati come Institutional Members (Istituzioni Socie). 
 

Articolo VI: organi dell’Associazione

1. L’organo sovrano dell’Associazione è il Comitato Esecutivo (d’ora in poi citato come il Comitato). Il Comitato controlla e regola gli interessi dell’Associazione, tutti i suoi organi e le sue pubblicazioni. 

2. Solo i Soci Ordinari godranno del diritto di essere eletti nel Comitato.

3. Il Comitato è composto da 3 (tre) o 4 (quattro) Funzionari (Presidente, Presidente Subentrante, Tesoriere e Segretario) e da 6 (sei) Soci Ordinari. Il Comitato provvede ad eleggere un Vicepresidente tra i sui membri.

4. Funzionari e Soci Ordinari restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni. Un Funzionario e 2 (due) Soci Ordinari scadranno dal Comitato ogni anno durante l’Assemblea Annuale. Il Presidente viene eletto l’anno precedente quello di carica e agisce come Presidente Subentrante per un anno. Nessuno potrà far parte del Comitato per più di 2 (due) trienni consecutivi. I membri possono essere rieletti dopo un intervallo di 3 (tre) anni.

5. Il Comitato è autorizzato a cooptare per coprire i ruoli di membri eletti che non possano completare il loro incarico triennale o per altre ragioni che diano sostegno al lavoro del Comitato stesso. Tali cooptazioni non potranno essere in numero maggiore di 3 (tre) ogni anno e rimarranno in vigore sino alla successiva Assemblea Annuale. 

6. Il Comitato dovrà riunirsi almeno 2 (due) volte all’anno. Data e luogo delle riunioni saranno proposte dal Presidente e dovranno essere approvate dal Comitato all’unanimità o a maggioranza assoluta.

7. Le decisioni saranno prese con voto di maggioranza. Il Comitato può delegare il Presidente, altri Funzionari e il Segretario di occuparsi degli interessi dell’Associazione nel periodo intercorrente tra gli incontri. 

8. Il Presidente è anche il rappresentante ufficiale dell’Associazione.

9. Il Segretario è responsabile dell’organizzazione degli incontri del Comitato e dell’Assemblea Annuale in collaborazione con il Presidente. Si occuperà di stendere e conservare i verbali delle assemblee, si assicurerà che sia mantenuta accurata documentazione riguardante le iscrizioni e che le decisioni del Comitato, dell’Assemblea Annuale e del Presidente siano attuate.
 

Articolo VII: elezioni

1. Un Consiglio di nomina composto da 3 (tre) membri verrà eletto dai Membri nel corso dell’Assemblea Annuale. I Membri del Consiglio di nomina resteranno in carica per un periodo di 3 (tre) anni, e usciranno a rotazione, uno all’anno. Nessun membro attivo del Comitato può essere designato per il Consiglio di nomina.

2. I candidati per l’elezione al Comitato dovranno essere sostenuti da almeno 10 (dieci) Soci Ordinari e i loro nomi dovranno essere inviati al Segretario almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’ Assemblea Annuale, allo scopo di essere valutati dal Consiglio di nomina.

3. Il Consiglio di nomina nominerà un candidato o più candidati per ciascuna carica vacante all’interno del Comitato. Il Consiglio di nomina dovrà assicurare un’ampia rappresentatività geografica in relazione all’età, ente d’appartenenza, sesso ed esperienza editoriale se applicabile.

4. Ogni Socio Regolare avrà diritto a votare per un candidato per ciascuna posizione vacante all’interno del Comitato. Le votazioni saranno a scrutinio segreto e avverranno a mezzo posta. Le schede elettorali verranno inviate ai Soci Regolari dal Segretario per tempo e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea Annuale. Il Segretario sarà responsabile dello scrutinio delle schede ricevute e della comunicazione dei risultati del voto all’Assemblea Annuale.
 

Articolo VIII: regolamento per l’esclusione

1. I Membri possono perdere la qualifica di socio per i seguenti motivi:

a) svolgimento di attività che siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione, secondo quanto stabilito nell’Articolo II.
b) mancato pagamento della quota associativa.

2. Le decisioni riguardanti la rimozione di Soci saranno prese dal Comitato.

3. Eventuali appelli contro l’esclusione dovranno essere presi in considerazione da un Comitato d’Appello composto da 3 (tre) Soci Regolari indicati dal Consiglio di nomina. La decisione del Comitato d’Appello è da considerarsi definitiva e inappellabile.
 

Articolo IX: assemblee e votazioni

1. L’Assemblea Annuale dell’Associazione si dovrà tenere all’ora e nel luogo stabiliti dal Comitato. Le Assemblee verranno convocate con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prescelta.

2. Assemblee Straordinarie dell’Associazione potranno essere convocate dal Comitato in qualsiasi momento o dovranno essere indette dal Presidente su richiesta scritta, con specificazione del motivo, del 10% dei Soci votanti in regola con il pagamento della quota associativa. Durante tali assemblee non potranno essere discussi altri punti eccetto quelli notificati ai Soci. Tali assemblee dovranno essere indette mediante notifica scritta a tutti i Soci non meno di 30 (trenta) giorni prima della data prefissata. 

3. Il voto referendario può essere indetto dal Comitato su propria iniziativa o in seguito a petizione indirizzata al Comitato e firmata dal 10% dei Soci paganti che abbiano diritto di voto. Le schede elettorali dovranno essere inviate ai Soci dal Segretario. Per poter essere considerate valide per il voto, le schede dovranno essere rinviate dai Soci a mezzo posta non più di 30 (trenta) giorni dopo la data di invio. La decisione sarà definita dalla maggioranza semplice dei voti ricevuti. Sarà poi compito del Segretario notificare il risultato della consultazione al Comitato. 

4. In qualsiasi assemblea dell’Associazione, solo i Soci Regolari avranno diritto di voto e i voti potranno esprimere voti solo di persona. 

5. Durante qualsiasi convocazione sia dell’Assemblea Annuale sia delle Assemblee Straordinarie, il quorum è costituito dal 15% dei Soci votanti e presenti alla predetta assemblea.
 

Articolo X: pubblicazioni

1. Lo scopo dell’European Journal of Archaeology (EJA) è quello di promuovere un aperto dibattito tra gli archeologi impegnati nel costruire una nuova idea di Europa in cui ci sia più comunicazione al di là delle frontiere nazionali e più interesse per la interpretazione. La rivista non solo accetta articoli contenenti nuovi dati e nuove interpretazioni del passato, ma incoraggia il dibattito riguardo al ruolo dell’archeologia all’interno della società, la sua organizzazione nell’ambito dei cambiamenti in corso in Europa, la gestione dei Beni Culturali e l’etica della professione. Tutti i periodi archeologici sono considerati e si invita a contribuire con: articoli, recensioni, interviste e brevi dibattiti. 

2. L’edizione dell’EJA è affidata a un Consiglio di Redazione i cui membri sono eletti dai Soci regolari dell’Associazione.

3. Il Consiglio di Redazione è composto dal Direttore responsabile e 5 (cinque) Membri ordinari del Consiglio di Redazione, rappresentanti delle principali regioni europee. Il Direttore sarà anche il presidente del Consiglio di Redazione. Le cariche all’interno del Consiglio di Redazione saranno ricoperte a rotazione secondo un programma stabilito dal Consiglio di Redazione e approvato dal Comitato.

4. Il Direttore sarà designato dal Comitato Esecutivo, dopo che la posizione sarà annunciata e i candidati valutati dal Consiglio di nomina. I Membri Ordinari del Consiglio di Redazione saranno nominati dal Comitato o da 5 (cinque) Soci Regolari dell’Associazione. Le votazioni saranno a scrutinio segreto e avverranno a mezzo posta come da Articolo VII.3 e VII.4.

5. L’Associazione pubblicherà un bollettino d’informazione, il cui Redattore sarà indicato dal Comitato e dovrà essere un membro di diritto non votante del Comitato.

6. Altre pubblicazioni possono essere pubblicate a discrezione del Comitato.
 

Articolo XI: premi e onorificenze

1. L’Associazione dovrà incoraggiare la creazione di premi, riconoscimenti e onorificenze attinenti agli scopi dichiarati nell’ Articolo II.

2. L’Associazione dovrà istituire il Premio Europeo per il Patrimonio Archeologico, assegnato periodicamente a individui, istituzioni o governi locali e regionali che si siano distinti nella protezione o divulgazione del patrimonio archeologico europeo. 

3. Istituzioni, organizzazioni e individui che diano un sostanziale sostegno all’Associazione potranno essere nominati Soci Onorari.
 

Articolo XII: procedure fiscali e legali

1. L’anno fiscale dell’Associazione sarà stabilito dal Comitato. 

2. Il Comitato può ricevere sotto forma di disposizione testamentaria, lascito, donazione o altro mezzo beni immobiliari, mobiliari o entrambi, che potrà gestire in toto o in amministrazione fiduciaria (fedecommesso), e investirli, reinvestirli e gestirne i profitti. Potrà inoltre utilizzare i profitti derivanti da tali beni per gli scopi dell’Associazione, fatta eccezione per le restrizioni sancite da questo Statuto. 

3. Le donazioni dei Soci Membri e le suddette diverse entrate potranno di tanto in tanto essere designate alla costituzione di un Capitale intestato all’Associazione. Il Comitato può decretare il trasferimento di denaro dal Capitale al Fondo di spesa.

4. Le entrate provenienti dalle sottoscrizioni annuali, da investimenti e altre fonti andranno ad alimentare il Fondo di spesa, disponibile per la gestione ordinaria, le pubblicazioni e altre spese correnti inerenti agli obiettivi dell’Associazione, secondo la decisione del Comitato.

5. Il Comitato dovrà stabilire un preventivo di spesa per ciascun anno fiscale. 

6. Nessun Funzionario o Socio Ordinario del Comitato che agisca con tali funzioni riceverà alcun compenso per il servizio reso all’Associazione. Le spese di viaggio sostenute personalmente dai Membri del Comitato nello svolgimento degli interessi dell’Associazione saranno rimborsate dall’Associazione secondo le regole e le procedure adottate dal Comitato. 

7. Il Tesoriere dovrà esibire al Comitato in occasione di ogni assemblea ordinaria un resoconto di tutte le ricevute e i rimborsi pagati con i fondi dell’Associazione. Un rendiconto finanziario annuale sarà quindi pubblicato dal Comitato.

8. Il Comitato indicherà un revisore dei conti professionista indipendente per la verifica dei rendiconti finanziari dell’Associazione, il quale dovrà poi inviare un resoconto annuale della revisione dei conti.

9. Nessun impegno finanziario che superi i fondi disponibili potrà essere preso dal Comitato, né da nessun Funzionario per conto dell’Associazione eccetto nel caso in cui venga approvato dai due terzi del Comitato. A questo scopo, la stima delle entrate provenienti dalle annuali sottoscrizioni e altri importi di denaro che saranno accreditati nell’anno in corso possono essere considerati fondi disponibili.

10. Il Comitato potrà incaricare un consulente legale come consulente generale e consigliere in merito a tutte le questioni legali dell’Associazione.

11. Ogni Funzionario, Socio Ordinario del Comitato, impiegato dell’Associazione, e quanti indicati volta per volta dal Comitato saranno indennizati dall’Associazione per tutte le spese e passività, incluse le spese legali, ragionevolmente sostenute o imposte loro nello svolgimento di qualunque attività nella quale debbano avere preso parte o siano stati coinvolti nello svolgimento delle mansioni di Funzionario, Membro Regolare del Comitato, o impiegato dell’Associazione o disposizione di essa, in qualunque carica, Funzionario, Membro Regolare del Comitato, o impiegato al momento in cui tali spese siano state sostenute, tranne nel caso in cui sia stato giudicato colpevole di abuso di autorità premeditato o meno nello svolgimento dei suoi doveri. Il suddetto diritto d’indennizzo è considerato non esclusivo ma addizionale a tutti gli altri diritti di cui il richiedente eventualmente goda.
 

Articolo XIII: scioglimento dell’Associazione

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i fondi o proprietà rimanenti dopo la liquidazione di tutti i debiti e responsabilità in sospeso non potrà essere suddiviso tra i Soci dell’Associazione, ma dovrà essere donato o trasferito ad altra associazione o associazioni che abbiano scopi simili a quelli dell’Associazione e che non siano a scopo di lucro, che cioè non consentano la distribuzione delle entrate e/o delle proprietà tra i suoi membri. Tali associazioni dovranno essere identificate dai Soci dell’Associazione in anticipo o al momento stesso dello scioglimento.
 

Articolo XIV: Modifiche

1. Modifiche a tale Statuto possono essere proposte dal Comitato su propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta della metà dei Soci Regolari dell’Associazione. Tali modifiche dovranno essere sottoposte al Segretario e riviste da un Consiglio di statuto composto da 3 (tre) Soci Regolari dell’Associazione designati dal Consiglio di nomina prima della presentazione finale ai Soci, durante l’Assemblea Annuale.

2. Le Modifiche a tale Statuto dovranno essere approvate con voto affermativo dai due terzi dei Soci Regolari presenti e votanti durante una qualsiasi Assemblea Annuale o Assemblea Straordinaria dell’Associazione appositamente convocata, purché notifica scritta delle modifiche proposte siano state inviate ai Soci 30 (trenta) giorni prima della convocazione, oppure dovranno essere approvate dalla maggioranza semplice dei Soci Regolari nel caso in cui i voti siano espressi per mezzo di scheda elettorale inviata via posta 30 (trenta) giorni prima della votazione.
 
 
 
 
 
 
 
 

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Montreal-Rosemont, Qc 2002