STATUTO
Statuto approvato dall’Assemblea
Inaugurale del 22 Settembre 1994, ultima revisione durante l’Assemblea
Annuale del 28 Settembre 2002.
Articolo I: denominazione
e ubicazione
1.
Il nome dell’Organizzazione sarà European Association of Archaeologists
(Associazione Europea degli Archeologi) (da questo punto in poi citata
come l’Associazione).
2.
La Segreteria dell’Associazione sarà situata dove il Comitato Esecutivo
deciderà.
Articolo II: scopi
Gli
scopi dell’Associazione sono:
1.
Promozione dello sviluppo della ricerca archeologica e scambio di informazioni
tra Archeologi europei.
2.
Promozione della gestione e interpretazione del patrimonio archeologico
europeo.
3.
Promozione di appropriati standard etici e scientifici del lavoro archeologico.
4.
Promozione degli interessi della figura dell’archeologo professionista
in Europa.
5.
Promozione della cooperazione con altre organizzazioni aventi simili intenti.
Articolo
III: attività e funzioni
Per
promuovere i suddetti scopi l’Associazione si impegna a:
1.
Pubblicare un periodico che avrà come titolo The European Journal
of Archaeology.
2.
Mantenere attivo un servizio di informazioni per i suoi Soci.
3.
Organizzare un’Assemblea Annuale e un Convegno unitamente ad altri seminari
e conferenze pertinenti agli scopi dell’Associazione.
4.
Agire come organo consultivo e di controllo in merito a questioni riguardanti
l’archeologia europea.
5.
Stabilire una Segreteria che di occupi delle attività dell’Associazione.
Articolo
IV: lingua
L’inglese
sarà la lingua ufficiale di lavoro dell’Associazione durante l’Assemblea
Annuale e gli incontri del Comitato Esecutivo.
Articolo
V: requisiti dei soci
1.
L’Iscrizione Regolare è aperta agli archeologi professionisti nelle
seguenti categorie:
a)
Ordinario (annuale)
b)
Familiare (annuale)
c)
Studente (annuale)
d)
Pensionato (annuale)
e)
A lungo termine (periodo determinato dal Comitato Esecutivo)
f)
A vita
2.
L’Iscrizione come Associato è destinata ai non professionisti.
3.
L’Iscrizione Familiare è destinata ad archeologi professionisti
che siano partner di Soci Regolari Ordinari, a lungo termine o a vita.
4.
Solo i Soci Ordinari avranno diritto di voto in merito a tutte le questioni
interne riguardanti l’Associazione.
5.
Le decisioni riguardanti l’idoneità per l’iscrizione o la categoria
in cui i candidati debbano essere iscritti saranno prese a discrezione
del Comitato Esecutivo.
6.
La quota di abbonamento per la rivista The European Journal of Archaeology
potrà essere inclusa in certe categorie di iscrizione.
7.
Tutte le quote d’iscrizione saranno approvate dall’Assemblea Annuale.
8.
Gli studenti di Archeologia e gli Archeologi in pensione godranno del beneficio
di pagare quote
d’iscrizione
ridotte. Riduzioni potranno essere applicate anche per alcuni Paesi.
9.
Potranno essere associati, come Enti Soci (Corporate Members), anche organizzazioni
ed enti che si impegnino a versare contributi annuali per le attività
dell’Associazione.
10.
Organizzazioni e istituzioni archeologiche e accademiche e ogni altro ente
di simile natura che siano interessati potranno essere associati come Institutional
Members (Istituzioni Socie).
Articolo VI: organi
dell’Associazione
1.
L’organo sovrano dell’Associazione è il Comitato Esecutivo (d’ora
in poi citato come il Comitato). Il Comitato controlla e regola gli interessi
dell’Associazione, tutti i suoi organi e le sue pubblicazioni.
2.
Solo i Soci Ordinari godranno del diritto di essere eletti nel Comitato.
3.
Il Comitato è composto da 3 (tre) o 4 (quattro) Funzionari (Presidente,
Presidente Subentrante, Tesoriere e Segretario) e da 6 (sei) Soci Ordinari.
Il Comitato provvede ad eleggere un Vicepresidente tra i sui membri.
4.
Funzionari e Soci Ordinari restano in carica per un periodo di 3 (tre)
anni. Un Funzionario e 2 (due) Soci Ordinari scadranno dal Comitato ogni
anno durante l’Assemblea Annuale. Il Presidente viene eletto l’anno precedente
quello di carica e agisce come Presidente Subentrante per un anno. Nessuno
potrà far parte del Comitato per più di 2 (due) trienni consecutivi.
I membri possono essere rieletti dopo un intervallo di 3 (tre) anni.
5.
Il Comitato è autorizzato a cooptare per coprire i ruoli di membri
eletti che non possano completare il loro incarico triennale o per altre
ragioni che diano sostegno al lavoro del Comitato stesso. Tali cooptazioni
non potranno essere in numero maggiore di 3 (tre) ogni anno e rimarranno
in vigore sino alla successiva Assemblea Annuale.
6.
Il Comitato dovrà riunirsi almeno 2 (due) volte all’anno. Data e
luogo delle riunioni saranno proposte dal Presidente e dovranno essere
approvate dal Comitato all’unanimità o a maggioranza assoluta.
7.
Le decisioni saranno prese con voto di maggioranza. Il Comitato può
delegare il Presidente, altri Funzionari e il Segretario di occuparsi degli
interessi dell’Associazione nel periodo intercorrente tra gli incontri.
8.
Il Presidente è anche il rappresentante ufficiale dell’Associazione.
9.
Il Segretario è responsabile dell’organizzazione degli incontri
del Comitato e dell’Assemblea Annuale in collaborazione con il Presidente.
Si occuperà di stendere e conservare i verbali delle assemblee,
si assicurerà che sia mantenuta accurata documentazione riguardante
le iscrizioni e che le decisioni del Comitato, dell’Assemblea Annuale e
del Presidente siano attuate.
Articolo VII:
elezioni
1.
Un Consiglio di nomina composto da 3 (tre) membri verrà eletto dai
Membri nel corso dell’Assemblea Annuale. I Membri del Consiglio di nomina
resteranno in carica per un periodo di 3 (tre) anni, e usciranno a rotazione,
uno all’anno. Nessun membro attivo del Comitato può essere designato
per il Consiglio di nomina.
2.
I candidati per l’elezione al Comitato dovranno essere sostenuti da almeno
10 (dieci) Soci Ordinari e i loro nomi dovranno essere inviati al Segretario
almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’ Assemblea Annuale, allo scopo di
essere valutati dal Consiglio di nomina.
3.
Il Consiglio di nomina nominerà un candidato o più candidati
per ciascuna carica vacante all’interno del Comitato. Il Consiglio di nomina
dovrà assicurare un’ampia rappresentatività geografica in
relazione all’età, ente d’appartenenza, sesso ed esperienza editoriale
se applicabile.
4.
Ogni Socio Regolare avrà diritto a votare per un candidato per ciascuna
posizione vacante all’interno del Comitato. Le votazioni saranno a scrutinio
segreto e avverranno a mezzo posta. Le schede elettorali verranno inviate
ai Soci Regolari dal Segretario per tempo e comunque almeno 30 (trenta)
giorni prima dell’Assemblea Annuale. Il Segretario sarà responsabile
dello scrutinio delle schede ricevute e della comunicazione dei risultati
del voto all’Assemblea Annuale.
Articolo VIII:
regolamento per l’esclusione
1.
I Membri possono perdere la qualifica di socio per i seguenti motivi:
a)
svolgimento di attività che siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione,
secondo quanto stabilito nell’Articolo II.
b)
mancato pagamento della quota associativa.
2.
Le decisioni riguardanti la rimozione di Soci saranno prese dal Comitato.
3.
Eventuali appelli contro l’esclusione dovranno essere presi in considerazione
da un Comitato d’Appello composto da 3 (tre) Soci Regolari indicati dal
Consiglio di nomina. La decisione del Comitato d’Appello è da considerarsi
definitiva e inappellabile.
Articolo IX: assemblee
e votazioni
1.
L’Assemblea Annuale dell’Associazione si dovrà tenere all’ora e
nel luogo stabiliti dal Comitato. Le Assemblee verranno convocate con preavviso
di almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prescelta.
2.
Assemblee Straordinarie dell’Associazione potranno essere convocate dal
Comitato in qualsiasi momento o dovranno essere indette dal Presidente
su richiesta scritta, con specificazione del motivo, del 10% dei Soci votanti
in regola con il pagamento della quota associativa. Durante tali assemblee
non potranno essere discussi altri punti eccetto quelli notificati ai Soci.
Tali assemblee dovranno essere indette mediante notifica scritta a tutti
i Soci non meno di 30 (trenta) giorni prima della data prefissata.
3.
Il voto referendario può essere indetto dal Comitato su propria
iniziativa o in seguito a petizione indirizzata al Comitato e firmata dal
10% dei Soci paganti che abbiano diritto di voto. Le schede elettorali
dovranno essere inviate ai Soci dal Segretario. Per poter essere considerate
valide per il voto, le schede dovranno essere rinviate dai Soci a mezzo
posta non più di 30 (trenta) giorni dopo la data di invio. La decisione
sarà definita dalla maggioranza semplice dei voti ricevuti. Sarà
poi compito del Segretario notificare il risultato della consultazione
al Comitato.
4.
In qualsiasi assemblea dell’Associazione, solo i Soci Regolari avranno
diritto di voto e i voti potranno esprimere voti solo di persona.
5.
Durante qualsiasi convocazione sia dell’Assemblea Annuale sia delle Assemblee
Straordinarie, il quorum è costituito dal 15% dei Soci votanti e
presenti alla predetta assemblea.
Articolo X: pubblicazioni
1.
Lo scopo dell’European Journal of Archaeology (EJA) è quello di
promuovere un aperto dibattito tra gli archeologi impegnati nel costruire
una nuova idea di Europa in cui ci sia più comunicazione al di là
delle frontiere nazionali e più interesse per la interpretazione.
La rivista non solo accetta articoli contenenti nuovi dati e nuove interpretazioni
del passato, ma incoraggia il dibattito riguardo al ruolo dell’archeologia
all’interno della società, la sua organizzazione nell’ambito dei
cambiamenti in corso in Europa, la gestione dei Beni Culturali e l’etica
della professione. Tutti i periodi archeologici sono considerati e si invita
a contribuire con: articoli, recensioni, interviste e brevi dibattiti.
2.
L’edizione dell’EJA è affidata a un Consiglio di Redazione i cui
membri sono eletti dai Soci regolari dell’Associazione.
3.
Il Consiglio di Redazione è composto dal Direttore responsabile
e 5 (cinque) Membri ordinari del Consiglio di Redazione, rappresentanti
delle principali regioni europee. Il Direttore sarà anche il presidente
del Consiglio di Redazione. Le cariche all’interno del Consiglio di Redazione
saranno ricoperte a rotazione secondo un programma stabilito dal Consiglio
di Redazione e approvato dal Comitato.
4.
Il Direttore sarà designato dal Comitato Esecutivo, dopo che la
posizione sarà annunciata e i candidati valutati dal Consiglio di
nomina. I Membri Ordinari del Consiglio di Redazione saranno nominati dal
Comitato o da 5 (cinque) Soci Regolari dell’Associazione. Le votazioni
saranno a scrutinio segreto e avverranno a mezzo posta come da Articolo
VII.3 e VII.4.
5.
L’Associazione pubblicherà un bollettino d’informazione, il cui
Redattore sarà indicato dal Comitato e dovrà essere un membro
di diritto non votante del Comitato.
6.
Altre pubblicazioni possono essere pubblicate a discrezione del Comitato.
Articolo XI: premi
e onorificenze
1.
L’Associazione dovrà incoraggiare la creazione di premi, riconoscimenti
e onorificenze attinenti agli scopi dichiarati nell’ Articolo II.
2.
L’Associazione dovrà istituire il Premio Europeo per il Patrimonio
Archeologico, assegnato periodicamente a individui, istituzioni o governi
locali e regionali che si siano distinti nella protezione o divulgazione
del patrimonio archeologico europeo.
3.
Istituzioni, organizzazioni e individui che diano un sostanziale sostegno
all’Associazione potranno essere nominati Soci Onorari.
Articolo XII:
procedure fiscali e legali
1.
L’anno fiscale dell’Associazione sarà stabilito dal Comitato.
2.
Il Comitato può ricevere sotto forma di disposizione testamentaria,
lascito, donazione o altro mezzo beni immobiliari, mobiliari o entrambi,
che potrà gestire in toto o in amministrazione fiduciaria (fedecommesso),
e investirli, reinvestirli e gestirne i profitti. Potrà inoltre
utilizzare i profitti derivanti da tali beni per gli scopi dell’Associazione,
fatta eccezione per le restrizioni sancite da questo Statuto.
3.
Le donazioni dei Soci Membri e le suddette diverse entrate potranno di
tanto in tanto essere designate alla costituzione di un Capitale intestato
all’Associazione. Il Comitato può decretare il trasferimento di
denaro dal Capitale al Fondo di spesa.
4.
Le entrate provenienti dalle sottoscrizioni annuali, da investimenti e
altre fonti andranno ad alimentare il Fondo di spesa, disponibile per la
gestione ordinaria, le pubblicazioni e altre spese correnti inerenti agli
obiettivi dell’Associazione, secondo la decisione del Comitato.
5.
Il Comitato dovrà stabilire un preventivo di spesa per ciascun anno
fiscale.
6.
Nessun Funzionario o Socio Ordinario del Comitato che agisca con tali funzioni
riceverà alcun compenso per il servizio reso all’Associazione. Le
spese di viaggio sostenute personalmente dai Membri del Comitato nello
svolgimento degli interessi dell’Associazione saranno rimborsate dall’Associazione
secondo le regole e le procedure adottate dal Comitato.
7.
Il Tesoriere dovrà esibire al Comitato in occasione di ogni assemblea
ordinaria un resoconto di tutte le ricevute e i rimborsi pagati con i fondi
dell’Associazione. Un rendiconto finanziario annuale sarà quindi
pubblicato dal Comitato.
8.
Il Comitato indicherà un revisore dei conti professionista indipendente
per la verifica dei rendiconti finanziari dell’Associazione, il quale dovrà
poi inviare un resoconto annuale della revisione dei conti.
9.
Nessun impegno finanziario che superi i fondi disponibili potrà
essere preso dal Comitato, né da nessun Funzionario per conto dell’Associazione
eccetto nel caso in cui venga approvato dai due terzi del Comitato. A questo
scopo, la stima delle entrate provenienti dalle annuali sottoscrizioni
e altri importi di denaro che saranno accreditati nell’anno in corso possono
essere considerati fondi disponibili.
10.
Il Comitato potrà incaricare un consulente legale come consulente
generale e consigliere in merito a tutte le questioni legali dell’Associazione.
11.
Ogni Funzionario, Socio Ordinario del Comitato, impiegato dell’Associazione,
e quanti indicati volta per volta dal Comitato saranno indennizati dall’Associazione
per tutte le spese e passività, incluse le spese legali, ragionevolmente
sostenute o imposte loro nello svolgimento di qualunque attività
nella quale debbano avere preso parte o siano stati coinvolti nello svolgimento
delle mansioni di Funzionario, Membro Regolare del Comitato, o impiegato
dell’Associazione o disposizione di essa, in qualunque carica, Funzionario,
Membro Regolare del Comitato, o impiegato al momento in cui tali spese
siano state sostenute, tranne nel caso in cui sia stato giudicato colpevole
di abuso di autorità premeditato o meno nello svolgimento dei suoi
doveri. Il suddetto diritto d’indennizzo è considerato non esclusivo
ma addizionale a tutti gli altri diritti di cui il richiedente eventualmente
goda.
Articolo XIII:
scioglimento dell’Associazione
1.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i fondi o proprietà
rimanenti dopo la liquidazione di tutti i debiti e responsabilità
in sospeso non potrà essere suddiviso tra i Soci dell’Associazione,
ma dovrà essere donato o trasferito ad altra associazione o associazioni
che abbiano scopi simili a quelli dell’Associazione e che non siano a scopo
di lucro, che cioè non consentano la distribuzione delle entrate
e/o delle proprietà tra i suoi membri. Tali associazioni dovranno
essere identificate dai Soci dell’Associazione in anticipo o al momento
stesso dello scioglimento.
Articolo XIV:
Modifiche
1.
Modifiche a tale Statuto possono essere proposte dal Comitato su propria
iniziativa o in seguito a specifica richiesta della metà dei Soci
Regolari dell’Associazione. Tali modifiche dovranno essere sottoposte al
Segretario e riviste da un Consiglio di statuto composto da 3 (tre) Soci
Regolari dell’Associazione designati dal Consiglio di nomina prima della
presentazione finale ai Soci, durante l’Assemblea Annuale.
2.
Le Modifiche a tale Statuto dovranno essere approvate con voto affermativo
dai due terzi dei Soci Regolari presenti e votanti durante una qualsiasi
Assemblea Annuale o Assemblea Straordinaria dell’Associazione appositamente
convocata, purché notifica scritta delle modifiche proposte siano
state inviate ai Soci 30 (trenta) giorni prima della convocazione, oppure
dovranno essere approvate dalla maggioranza semplice dei Soci Regolari
nel caso in cui i voti siano espressi per mezzo di scheda elettorale inviata
via posta 30 (trenta) giorni prima della votazione.
  
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