Il
Codice Deontologico della EAA
Il
seguente testo è stato approvato dai membri dell’Associazione nel
corso dell'Assemblea Annuale, tenuta a Ravenna (Italia) il 27 settembre
1997.
Preambolo
Il
patrimonio archeologico, come è definito nell’Art. 1 della Convenzione
europea sulla protezione del patrimonio archeologico del 1992, è
il patrimonio di tutta l'umanità. L’archeologia è lo studio
e l’interpretazione di tale patrimonio a beneficio dell’intera società.
Gli archeologi sono gli interpreti e i gestori di tale patrimonio per conto
dei loro simili. Lo scopo di questo codice è di stabilire criteri
deontologici per i membri dell’Associazione Europea degli Archeologi da
seguire nell'adempimento delle loro responsabilità sia nei confronti
della società che dei loro colleghi professionisti.
1.
Archeologi e società
1.1.
Tutto il lavoro archeologico dovrebbe essere svolto nello spirito della
Carta per la gestione del patrimonio archeologico approvata dall’ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites) nel 1990.
1.2.
È dovere di ogni archeologo di assicurare la conservazione del patrimonio
archeologico con ogni mezzo legale.
1.3.
Per raggiungere tale scopo gli archeologi si attiveranno per informare
la pubblica opinione a tutti i livelli sugli obiettivi e i metodi dell’archeologia,
in generale, e dei singoli progetti in particolare, usando tutte le tecniche
di comunicazione a loro disposizione.
1.4.
Quando la conservazione è impossibile, gli archeologi assicureranno
che le indagini siano con- dotte con i migliori standard professionali.
1.5.
Nel condurre tali progetti, gli archeologi porteranno avanti, dove possibile
e in accordo con ogni obbligo contrattuale che essi possano aver contratto,
indagini preliminari sulle implicazioni ecologiche e sociali del loro lavoro
per le comunità locali.
1.6.
Gli archeologi non si faranno coinvolgere in, né permetteranno che
il loro nome sia associato a, alcuna forma di attività collegata
al commercio illecito di antichità e opere d’arte e contemplata
dalla Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, esportazione
e trasferimento illecito di proprietà di carattere culturale dell’UNESCO,
approvata nel 1970.
1.7.
Gli archeologi non si faranno coinvolgere in, né permetteranno che
il lore nome sia associato a, alcuna attività concernente il patrimonio
archeologico che sia condotta per profitto commerciale, derivante direttamente
o indirettamente dallo sfruttamento dello stesso patrimonio archeologico.
1.8.
E' responsabilità degli archeologi di attirare l'attenzione delle
autorità competenti sulle minacce al patrimonio archeologico, incluse
il saccheggio di siti e monumenti e il traffico illecito di antichità,
e di usare i mezzi a loro disposizione per garantire che in tali casi le
autorità competenti intraprendano le azioni dovute.
2.
Gli archeologi e la professione
2.1.
Gli archeologi condurranno il loro lavoro secondo i più elevati
standard riconosciuti dai loro colleghi.
2.2.
Gli archeologi hanno il dovere di tenersi informati sugli sviluppi della
conoscenza e della metodologia relative al loro campo di specializzazione
e alle tecniche di lavoro sul campo, conservazione, comunicazione delle
informazioni, e alle aree collegate.
2.3.
Gli archeologi non dovrebbero intraprendere progetti per i quali non sono
adeguatamente formati o preparati.
2.4.
Un orizzonte di ricerca dovrebbe essere formulato come preludio essenziale
a ogni progetto. Prima dell’inizio di un progetto, dovrebbero anche essere
prese disposizioni riguardo al successivo deposito e conservazione dei
reperti, campioni, e documentazione in depositi aperti al pubblico (musei,
raccolte d’archivio, ecc.).
2.5.
Per ogni progetto archeologico dovrebbe essere realizzata una documentazione
accurata, in una forma comprensibile e durevole.
2.6.
Relazioni adeguate su ogni progetto dovrebbero essere preparate e rese
accessibili alla comunità archeologica in un lasso di tempo minimo
attraverso appropriati mezzi di pubblicazione convenzionali e/o elettronici,
dopo un periodo iniziale di riservatezza non più lungo di sei mesi.
2.7.
Gli archeologi avranno diritti prioritari di pubblicazione sui progetti
per i quali sono responsabili per un periodo ragionevole che non vada oltre
i dieci anni. In questo periodo renderanno i loro risultati il più
possibile accessibili e daranno adeguata considerazione alle richieste
di informazione di colleghi e studenti, sempre che queste non confliggano
con il diritto primario di pubblicazione. Finito il periodo di dieci anni,
la documentazione dovrebbe essere liberamente messa a disposizione per
analisi e pubblicazione da parte altrui.
2.8.
Un permesso scritto deve essere ottenuto per l'uso di materiale originale,
che va riconosciuto esplicitamente in qualunque pubblicazione.
2.9.
Nel reclutare il personale per un progetto, gli archeologi non praticheranno
alcuna forma di discrimina-zione basata su sesso, religione, età,
razza, handicap, o inclinazioni sessuali.
2.10.
La gestione di ogni progetto deve rispettare le norme nazionali relative
alle condizioni di impiego e di sicurezza sul lavoro.
 

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